Dal regolamento Nazionale (attivita' a squadre) 2011/2012
Articolo 12 – Cessione del diritto sportivo.
1. - La società, regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto attività , continuata, a squadre nazionale o regionale, può dal 5 giugno 2011 al 20 giugno 2011:
a) acquisire, non a titolo oneroso, il diritto di partecipazione da altra società della stessa regione affiliata da almeno due stagioni sportive, che in tale periodo abbia svolto attività, continuata, a squadre nazionale o regionale;
b) acquisire esclusivamente per la serie A/1 e A/2 maschile e femminile, non a titolo oneroso, il diritto di partecipazione da altra società anche di regione diversa, affiliata da almeno due stagioni sportive, che in tale periodo svolto attività, continuata, a squadre nazionale o regionale.
2. - La cessione ad altra società deve avvenire mediante atto sottoscritto fra i legali rappresentanti delle parti interessate in conformità ad apposite delibere dei Consigli Direttivi delle Società interessate, che deve essere inviato mediante raccomandata postale, a cura della società che acquisisce il diritto, all'organo o organismo preposto a ricevere le iscrizioni. La società che acquisisce il diritto dovrà allegare la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa federale prevista da inviarsi tassativamente entro il 20 giugno 2011.
3. – Il 50% della tassa versata per l’acquisizione del titolo sportivo, per le squadre di livello nazionale, equivalente della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione, sarà successivamente versato dalla F.I.Te.T. al Comitato Regionale di appartenenza della società cedente.
Attività a Squadre _ parte generale Pagina 8 di 29
4. - Ogni Comitato Regionale dovrà prevedere analoga metodologia relativamente ai campionati regionali a squadre. L'eventuale tassa prevista non potrà essere superiore alla tassa di iscrizione del livello del campionato acquisito.
5. - Il Consiglio Federale, per quanto di sua competenza, esaminerà le domande di cessione del titolo sportivo entro il 30 giugno 2011 e le ratificherà ove verifichi l’esistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi nonché l'interesse generale della Federazione alla cessione per motivi di tutela del patrimonio sportivo nazionale.
Articolo 12 – Cessione del diritto sportivo.
1. - La società, regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto attività , continuata, a squadre nazionale o regionale, può dal 5 giugno 2011 al 20 giugno 2011:
a) acquisire, non a titolo oneroso, il diritto di partecipazione da altra società della stessa regione affiliata da almeno due stagioni sportive, che in tale periodo abbia svolto attività, continuata, a squadre nazionale o regionale;
b) acquisire esclusivamente per la serie A/1 e A/2 maschile e femminile, non a titolo oneroso, il diritto di partecipazione da altra società anche di regione diversa, affiliata da almeno due stagioni sportive, che in tale periodo svolto attività, continuata, a squadre nazionale o regionale.
2. - La cessione ad altra società deve avvenire mediante atto sottoscritto fra i legali rappresentanti delle parti interessate in conformità ad apposite delibere dei Consigli Direttivi delle Società interessate, che deve essere inviato mediante raccomandata postale, a cura della società che acquisisce il diritto, all'organo o organismo preposto a ricevere le iscrizioni. La società che acquisisce il diritto dovrà allegare la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa federale prevista da inviarsi tassativamente entro il 20 giugno 2011.
3. – Il 50% della tassa versata per l’acquisizione del titolo sportivo, per le squadre di livello nazionale, equivalente della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione, sarà successivamente versato dalla F.I.Te.T. al Comitato Regionale di appartenenza della società cedente.
Attività a Squadre _ parte generale Pagina 8 di 29
4. - Ogni Comitato Regionale dovrà prevedere analoga metodologia relativamente ai campionati regionali a squadre. L'eventuale tassa prevista non potrà essere superiore alla tassa di iscrizione del livello del campionato acquisito.
5. - Il Consiglio Federale, per quanto di sua competenza, esaminerà le domande di cessione del titolo sportivo entro il 30 giugno 2011 e le ratificherà ove verifichi l’esistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi nonché l'interesse generale della Federazione alla cessione per motivi di tutela del patrimonio sportivo nazionale.
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